

La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza 1201/2025, ha riformato la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la domanda di pensione di vecchiaia in cumulo giuridico della ricorrente in quanto non in possesso dei requisiti di contribuzione fissati dal Regolamento di Inarcassa, entrato, tuttavia, in vigore, oltre un anno dopo la presentazione della domanda di pensione, nel novembre 2017, della lavoratrice e quando già era in vigore e pienamente efficace la L. n. 228/2012 come modificata (con l’estensione alle Casse previdenziali professionali private) dalla L. n. 232/2016.
La legge istitutiva, infatti, prevede per l’accesso al cumulo giuridico i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui al comma 6 e 7 dell’art. 24, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011:
“La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell’articolo 24 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l’anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto”
corrispondenti, al momento del fatto, nel 2017, a 66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contribuzione, pacificamente in possesso della ricorrente.
Il Regolamento INARCASSA, invece, aveva previsto che per avere accesso alla pensione di vecchiaia in cumulo giuridico, il requisito contributivo doveva essere pari a 32 anni nel 2017. Tale requisito, tuttavia, era stato introdotto solo con modifica all’originario regolamento, divenuto efficace nel febbraio 2018 e solo in esito a tale innovazione regolamentare – e quindi quasi un anno e mezzo dopo – veniva infine rigettata da INARCASSA la domanda di pensione della ricorrente.
La Corte d’Appello, accogliendo le domande della ricorrente e riformando la sentenza di primo grado, ha invece ritenuto:
“La normativa nazionale non ha, dunque, operato alcuna postergazione dell’efficacia applicativa dello strumento del cumulo alla previa adozione di una disciplina attuativa rimessa alla potestà regolamentare delle singole Casse previdenziali privatizzate; regolamenti, comunque, inidonei ad operare ex tunc rispetto al giorno della loro pubblicazione.
La scelta del legislatore appare piuttosto, finalizzata ad un’immediata estensione dell’applicabilità dell’istituto del cumulo ad ogni forma di gestione previdenziale (pubblica e/o privata), riconoscendone la liquidazione al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi minimi di accesso previsti “dal comma 6 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24”.”
La Corte ha altresì richiamato una precedente pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui
“La legge n.232 del 2016, estendendo l’applicabilità del cumulo gratuito anche agli enti previdenziali privatizzati, non richiede l’adozione di norme regolamentari specifiche da parte degli enti stessi. È, pertanto, immediatamente applicabile la disciplina prevista dell’art. 1, commi 239, 241, 244 – 246 della legge n.228 del 2012, che impone la determinazione del trattamento pensionistico pro quota secondo le regole di calcolo già previste dall’ordinamento del singolo ente previdenziale” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 19/10/2025, n. 27844).
In particolare – ha evidenziato la Corte d’Appello – il giudice di legittimità non ha esitato ad affermare che neppure per la determinazione dei criteri di calcolo della quota di pertinenza delle singole Casse previdenziali private (e, dunque, a maggior ragione per la fissazione dei requisiti anagrafici e contributivi), la normativa nazionale ha ritenuto necessario la preventiva redazione di regolamenti interni attuativi, ed ha altresì evidenziato che
“Contrari argomenti non possono trarsi dalla giurisprudenza (di merito) allegata da parte appellata, dal momento che tali pronunce si riferiscono a domande di pensione effettuate successivamente all’entrata in vigore della normativa regolamentare e non prima di tale evento come nel caso della XXX”.