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Riconosciuto il diritto alla CIA per il personale ATA assunto con supplenze brevi
Gennaio 20, 2022
CONDOTTA ANTISINDACALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – Sussistenza dell’interesse ad agire e della legittimazione attiva della FLC CGIL avverso il diniego di assemblea sindacale richiesta dalla RSU. Correttezza della richiesta in forma collegiale della RSU.
Agosto 2, 2022
Gennaio 27, 2022

La Corte d’Appello di Palermo con la sentenza n. 1056/2021 del 3.11.2021, confermando la decisione del Tribunale di Palermo, ha affermato il principio per cui, venuto meno il sottostante rapporto di lavoro (a seguito di sentenza che ha ritenuto legittimo il licenziamento), viene meno la fonte del debito contributivo, sicchè il conseguente versamento dei contributi, cui è stata obbligata la datrice di lavoro, diviene privo di causa. Con la conseguenza che sia i contributi oggetto dell’avviso bonario, sia la rateizzazione già concessa, sia l’ulteriore avviso di addebito emesso per le rate non più corrisposte, divengono parimenti privi di causa in quanto fondati su di una posizione previdenziale non più esistente.

Inoltre, la Corte d’Appello, condividendo anche sotto questo profilo la tesi della società appellata, ha respinto le difese dell’INPS che assumeva che l’istanza di rateizzazione, con le clausole in essa contenute di rinuncia ad ogni eccezione relativa al debito contributivo ed ad ogni giudizio di opposizione, costituisse una ricognizione di debito.

La Corte d’Appello ha, infatti, ritenuto che “la domanda di dilazione che l’INPS aveva sottoposto alla società prevede condizioni non negoziate ma, in quanto così previste ed applicate per una pluralità di casi, su un modulo, a dire dello stesso Istituto, predisposto sulla scorta del citato regolamento, come se si trattasse di un contratto per adesione su modello prestampato, e soggetto, quindi, alla disciplina dell’art.1341 c.2 c.c., quanto alla necessità di specifica approvazione scritta a pena di inefficacia, delle condizioni che sanciscono a carico dell’altro contraente, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (in ogni caso non estensibili all’eccezione di nullità del contratto- v. art.1462 c.c.).”.

“In concreto” ha ulteriormente precisato la Corte “l’istanza consentiva alla società di accedere alla rateizzazione solo ove fossero state accettate senza discussione le prescrizioni predisposte dall’Inps su modulo standard senza alcuna possibilità di negoziazione”.

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