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La Corte d’Appello di Palermo, sez. lav., con una pronuncia congruamente e dettagliatamente motivata, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva stabilito che la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di mobilità andasse calcolata su quella effettivamente percepita nell’anno antecedente la sottoposizione a tale regime e non sulla retribuzione presa a riferimento per il trattamento di cassa integrazione straordinaria.

In particolare, la Corte d’Appello di Palermo, dopo avere richiamato la costante giurisprudenza della Corte d’Appello di Roma, precisa che “Pur dovendosi, invero, escludere la diretta applicabilità dell’art. 4, comma 3 bis, della legge n.223/91 alla vicenda lavorativa del […]  giacché costui non ha svolto attività nel settore di cui al R.D. n.148/31, cionondimeno la norma in questione, sia in ragione della sua genesi storica che della sua collocazione ordinamentale, null’altro rappresenta se non il logico completamento di un sistema di norme volto, non solo, a sostenere il reddito ma, anche, a salvaguardare il trattamento pensionistico di quei lavoratori che, nei casi espressamente previsti, si trovino temporaneamente (in tutto o in parte) o definitivamente privi di garanzie occupazionali.

[…]

Orbene, ritiene la Corte che la piana lettura e la coordinata esegesi della normativa fin qui richiamata, conduca, univocamente, a ritenere che in casi del tipo di quello che occupa – in cui l’odierno appellato è stato collocato in mobilità c.d. lunga sin dal 1998, fino al pensionamento del 2005 – la retribuzione utile a fini pensionistici debba calcolarsi secondo i criteri generali consacrati nella legge del 1981 che collegano il “valore retributivo” dei periodi figurativi alle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro nell’anno solare in cui si collocano tali periodi ovvero – laddove nell’anno solare di riferimento “non risultino” retribuzioni effettive – in quelle ricevute nel corso dell’anno “solare immediatamente precedente”.

[…]

… sia il comma 4 dell’art.8 che il comma 9 dell’art.7 delle leggi dianzi citate, lungi dall’ancorare ed equiparare il contributo figurativo all’’importo del trattamento di integrazione salariale (o di mobilità), al contrario, devono (correttamente) interpretarsi nel senso che tale contributo deve essere calcolato sulla scorta della retribuzione posta a base di riferimento per la determinazione del trattamento di integrazione medesimo.

[…]

La ratio del quadro normativo fin qui delineato, in definitiva, risulta chiara ed è precipuamente quella di evitare (nei casi espressamente previsti) che i lavoratori possano vedersi improvvisamente depauperato (se del caso proprio in prossimità del raggiungimento dei limiti massimi di età) il proprio trattamento pensionistico”

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