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Il Tribunale di Palermo, con ordinanza collegiale di riforma del provvedimento emesso in fase cautelare, ha riconosciuto il diritto di una docente della scuola primaria ad ottenere il trasferimento in una delle sedi richieste nella domanda di mobilità interprovinciale 2016/2017 rilevando l’illegittimità dell’accantonamento disposto dall’Amministrazione in favore dei docenti assunti con il piano straordinario del 2015 dalla graduatorie di merito del concorso docenti 2012.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la riserva di posti contenuta nel CCNI mobilità 2016 abbia l’effetto “di far preferire docenti neoassunti da concorso 2012, con bassissimo punteggio, rispetto a docenti già in ruolo da anni, con elevato punteggio, in violazione anche del generale principio meritocratico, e quindi dell’art. 97 Cost., sulla scorta di un presupposto che non corrisponde al vero: i docenti assunti da concorso 2012 col piano assunzionale al momento della mobilità erano già stati assunti come titolari su sede nella medesima Provincia della riserva.

L’affermazione non è veritiera, perché solo con la mobilità 2016/17 tali docenti assunti ex lege 107/2015 avrebbero ricevuto l’assegnazione della prima sede.

L’effetto ottenuto, poi, mediante la riserva di posti, appare porsi in aperto contrasto proprio con l’ordine rigoroso delle fasi e della fasce delineato dalla legge e dallo stesso CCNI impugnato, sulla scorta del quale il rigido ordine indicato non può essere violato mediante una tralaticia non prevista precedenza dei trasferimenti in ambito provinciale rispetto a quella in ambito interprovinciale.

La scansione delle fasi e fasce, come sopra ricordata e dedotta dalla stessa Amministrazione, già prevedeva la precedenza dei primi sui secondi per gli assunti fino all’a.s. 2014/15, effettuando la distinzione tra la fase A e la fase B, in particolare A2 e B1, cui appartiene la reclamante, rispetto alle quali sia la fase B3 che la fase D devono essere necessariamente postergate.

[…]

Osserva il Collegio che il tenore dell’art. 108 della L. 107/2015 non lascia spazi a dubbi interpretativi allorché destina, per l’anno scolastico 2016/2017, ai fini della mobilità straordinaria, ai docenti di ruolo assunti entro l’anno scolastico 2014/2015, tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, ivi compresi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno 2015/2016. Solo “successivamente”, la legge consente il “posizionamento” nelle graduatorie di mobilità del personale assunto a tempo indeterminato nelle “fasi b) e c) del “piano straordinario di assunzioni”.

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