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Servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria: riconoscimento integrale nei passaggi di ruolo
Febbraio 3, 2021
L’Amministrazione deve consentire la correzione dell’errore materiale ove facilmente riconoscibile
Febbraio 27, 2021
Febbraio 3, 2021

Il Tribunale di Palermo, sez. lavoro, con sentenza del 15/01/2021, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti, appartenenti ai profili del personale ATA, al calcolo integrale del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera, ritenendo l’illegittimità delle disposizioni di cui all’art. 569 e segg. del T.U. e dei decreti di ricostruzione di carriera adottati dal Ministero dell’Istruzione.

Il Tribunale ha infatti ritenuto che “Non risultano sussistenti, pertanto, quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell’anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato” e che “All’assenza di ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto eurounitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola succedutesi nel tempo – in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale – che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE”.

Il Ministero è stato pertanto condannato a procedere ad una nuova ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio pre-ruolo dei ricorrenti.

Il Tribunale ha anche preso posizione sull’eccezione di prescrizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato, ritenendo che “va certamente disattesa l’eccezione di prescrizione (decennale) sollevata dall’Amministrazione, dato che il relativo termine deve intendersi decorrente a far data dalla ricostruzione della carriera operata dall’Amministrazione con i decreti datati … dato che prima della loro emissione non sussisteva alcuna violazione e, quindi, alcun interesse dei ricorrenti a far valere il diritto azionato in questa sede (senza neppure considerare che secondo la Corte di Cassazione, seppur con riferimento al servizio in ruolo dei docenti, l’anzianità di servizio “configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essi si fondano”)”.

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