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APERTE LE ADESIONI AI RICORSI PER PARTECIPARE AL CONCORSO STRAORDINARIO 2018 PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Novembre 13, 2018
ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO IN QUANTO SPROPORZIONATO. REINTEGRATA LA DOCENTE
Gennaio 18, 2019
Dicembre 21, 2018

La Corte d’Appello – sez. lav. – di Palermo ha confermato la sentenza emessa dalla sezione lavoro del Tribunale di Palermo con la quale era stato riconosciuto il diritto ad accedere al pensionamento con i requisiti previsti anteriormente alla riforma di cui alla L. n. 214/2011 anche per coloro i quali, durante il periodo di mobilità, raggiungevano i requisiti previsti dalla Legge Fornero.

Infatti, precisa la Corte: “L’assenza di ogni riferimento nel testo di legge alle ulteriori due condizioni (mancata percezione di ogni reddito da parte del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro e non raggiungimento, nel corso del periodo di collocamento in mobilità, dei più gravosi requisiti minimi introdotti dalla legge 214/2011 per potere accedere alla pensione) necessarie, a detta della difesa dell’Istituto, per potere godere del più favorevole trattamento pensionistico in parola, rende evidentemente non accoglibile il formulato gravame, laddove ogni opzione interpretativa, potenzialmente destinata a ridimensionare la platea dei possibili beneficiari, necessita di un conforto normativo, nella fattispecie assente; non potendo assurgere a sufficiente dato vincolate per l’operatore del diritto le assiomatiche affermazioni … contenute nel “Messaggio”, n.17606 del 4.11.2013, elaborato dal Direttore Generale dell’I.N.P.S.” (sentenza)

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